domenica 9 giugno 2013

Obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni


Gli artt. 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola definiscono gli obblighi di lavoro del personale docente: in attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento.
Dopo il termine delle lezioni l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia mancanza degli allievi a cui insegnare (l’art.1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).
Uniche prestazioni richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di Collegio Docenti e Consigli di Classe: solo se programmate e comprese nel piano annuale approvato dal Collegio a inizio d’anno o aggiornato in corso d’anno con delibera del Collegio.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
  • alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.


L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami di stato.
L'art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 prescrive: Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.